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Potrà tornare a insegnare a pochi passi da casa dopo aver vinto la sua battaglia: è a lieto fine la storia che coinvolge un’insegnante della scuola primaria, residente a Margherita di Savoia, che lavorava nel V circolo didattico di Barletta e che era stata trasferita ad Udine per effetto della legge sulla ‘Buona scuola’. Il tribunale di Trani ha condannato l’Ufficio scolastico regionale pugliese (che non è comparso in giudizio, rinunciando così a difendersi) ad assegnare l’insegnante “in organico di una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse: si tratta di una delle prime decisioni relative ai tanti ricorsi presentati dagli insegnanti contro i trasferimenti.
Il Tribunale ha condannato l’Ufficio Scolastico regionale pugliese ad assegnare l’insegnate “in organico di una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse. Si tratta – spiega l’avvocato Graziangela Berloco che ha assistito l’insegnante-della prima ordinanza che in Puglia ha deciso in materia, stabilendo l’illegittimità dell’assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio – è scritto nell’ordinanza – vincola l’amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”.
“Detto principio – è scritto nell’ordinanza del giudice Giuseppe Di Trani – vincola l’amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”. Secondo il giudice “la lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia”.
Data: 17 Set 2016
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